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L’Agenzia delle Entrate torna a fornire una serie di interpretazioni legate ai premi di risultato ed al welfare aziendale con la Circolare 5/E del 29 marzo 2018.

Il chiarimento amministrativo risulta puntuale e necessario, anche alla luce delle novità introdotte con la legge di bilancio del 1 gennaio 2018.

In particolare, la circolare riassume le condizioni per poter fruire delle agevolazioni fiscali sui premi di risultato in vigore nel 2018, offre chiarimenti importanti sul concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e sui premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, sulla conversione del premio con beni e servizi, sulle anticipazioni e acconti di premi di risultato, ed anche sul termine di registrazione del contratto territoriale e aziendale.

Tra i principali interventi, va approfondito quello in tema In tema di regime di tassazione dei premi di risultato: viene previsto un innalzamento dell’importo del premio che può essere assoggettato alla imposta sostitutiva del 10% e che attualmente non può superare i 3.000 euro (nel 2016 erano 2.000).

Per le aziende che adottano invece modelli di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro, il limite massimo del premio viene aumentato da 2.500  a 4.000 euro.

I destinatari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori che operano nel settore privato che, nell’anno precedente a quello in cui il premio viene percepito, sono stati titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro. Oltre ai limiti di reddito (€ 80.000) e di importo di premio (€ 3.000 / € 4.000), il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è il raggiungimento da parte dell’azienda di un risultato incrementale oggettivamente misurabile avente ad oggetto la produttività, la qualità, la redditività, l’innovazione o l’efficienza.

Un altro tema affrontato dalla Circolare sul quale occorre soffermarsi riguarda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, che permette, come abbiamo visto in precedenza, l’individuazione di una soglia del premio superiore per l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata.

L’Agenzia delle Entrate, oltre a ribadire che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori è realizzabile mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, ha individuato le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può attuare detto coinvolgimento: attraverso l’adozione di un apposito Piano di Innovazione da recepire con un accordo di II livello.

Il il Piano deve essere elaborato dal datore di lavoro, che deve però seguire le indicazioni tracciate dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle loro rappresentanze a livello aziendale; in alternativa, il Piano può essere redatto da organi paritetici aziendali. In ogni caso deve riportare necessariamente alcuni contenuti: a) descrizione della realtà aziendale presente prima dell’introduzione dei sistemi di coinvolgimento dei dipendenti; b) descrizione degli interventi che il datore di lavoro auspica di attuare in tale contesto; c) indicazione dei risultati attesi; d) individuazione del ruolo delle rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito di tale progetto.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha individuato, a titolo esemplificativo, le attività di partecipazione che potrebbero essere introdotte a livello aziendale, distinguendole in due macro-gruppi: gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (“SOP”) e i programmi di gestione partecipata (“PGP”).

In conclusione la Circolare 5/E ha indubbiamente illuminato il panorama del welfare italiano e delle politiche di innovazione organizzative aziendali seppure in un contesto in cui l’adozione di questo genere di pratiche risulta ancora in ritardo rispetto agli altri Paesi Europei.

In collaborazione con l’avv. Daniele Formicola.

 

Circ. AdE n. 5E 2018

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