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Il 28 marzo 2025, il Governo italiano ha emanato il decreto legge n. 36, contenente una serie di misure volte a regolare in maniera più stringente l’accesso alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti degli italiani emigrati all’estero.

Le norme contenute nel decreto legge disegnano nuovi confini per il riconoscimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue, riconoscendo tale diritto solo ed esclusivamente ai discendenti entro la seconda generazione (quindi a coloro che, al massimo, hanno avuto un nonno italiano, emigrato all’estero).

Scopo di quest’intervento legislativo, effettuato in urgenza senza passare per il Parlamento, sarebbe, da un lato, quello di contrastare i fenomeni di commercializzazione dei passaporti, in tesi diffusi nei Paesi ove c’è un’alta presenza di oriundi, e, dall’altro, diminuire le richieste di riconoscimento della cittadinanza, in prospettiva dell’approvazione del premierato all’italiana (che vedrà il Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo) e di una riduzione della platea dei potenziali elettori.

Il decreto sarà seguito da una riforma organica della disciplina che regola il riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (L. n. 91/1992), attualmente contenuta in un disegno di legge ancora all’esame della Commissione Affari costituzionali.

La principale modifica operata dal decreto legge n. 36/2025 concerne la limitazione della trasmissibilità del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis solo a chi è in possesso di un’altra cittadinanza ed ha:

– almeno un genitore o un nonno nato in Italia;

– o un genitore cittadino che sia stato residente per almeno due anni in Italia, prima della nascita del richiedente.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza, giudiziale e/o amministrativa, depositando la necessaria documentazione entro le 23:59 del 27/3/2025.

Da ultimo, il decreto legge, entrato in vigore il 29 marzo 2025 con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue, non potranno essere utilizzati come mezzi di prova né il giuramento né la prova per testimoni, specificando che l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza dovranno essere provate dal richiedente.

Quest’ultimo passaggio è di vitale importanza poiché accolla sul richiedente l’onere di fornire la prova che non sussistono i motivi che impediscono il riconoscimento della cittadinanza, trasferendo così l’onere della prova, fino ad oggi sussistente sul Ministero dell’Interno, in capo al richiedente la cittadinanza.

Roma, 31 marzo 2025                                                                                  Avv. Caterina Caput

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