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Il decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” è stato convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, entrata in vigore il 24 maggio 2025.

Questo provvedimento cambia la normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica.

Per giustificare l’adozione dello strumento del decreto legge, utilizzabile solo in situazioni di urgenza, il Governo ha evidenziato una serie di considerazioni, poi riportate nella premessa alla conversione del decreto legge, che possono così riassumersi:

  • la prassi fino ad oggi applicata, ha permesso il riconoscimento “automatico” della cittadinanza italiana senza limiti di tempo o di generazione, anche se il richiedente non aveva un legame attuale con l’Italia;
  • l’impianto normativo precedente al D.L. n. 36/2025 avrebbe favorito un aumento del numero di cittadini italiani residenti all’estero, spesso titolari di più cittadinanze e culturalmente integrati in altri Stati, in un numero tale da avvicinare, se non superare, la popolazione residente in Italia, generando uno squilibrio tra cittadinanza formale e appartenenza sostanziale;
  • l’attribuzione della cittadinanza italiana comporta l’automatica acquisizione della cittadinanza europea, con accesso ai diritti di libera circolazione, soggiorno e lavoro nell’Unione e concedere la cittadinanza a soggetti privi di un reale legame con lo Stato italiano costituirebbe un rischio per la sicurezza nazionale e per quella degli altri Stati membri dell’UE;
  • l’attribuzione automatica della cittadinanza italiana — e dunque della cittadinanza europea — a soggetti privi di effettivo legame con lo Stato membro rischierebbe di produrre effetti extraterritoriali sproporzionati, potenzialmente estesi a decine di milioni di individui;
  • l’aumento delle istanze di riconoscimento presso consolati, comuni e autorità giudiziarie ha sollevato gravi criticità organizzative, compromettendo la regolare attività amministrativa; in attesa di una riforma organica, il decreto-legge ha introdotto misure transitorie per preservare l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.

La conversione in legge del D.L. n. 36/2025 si basa su un bilanciamento costituzionalmente orientato tra il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di sovranità popolare (art. 1 Cost.), escludendo il riconoscimento automatico della cittadinanza iure sanguinis per le generazioni nate e stabilmente residenti all’estero che non hanno caratteri di collegamento con l’Italia (es. conoscenza della lingua, residenza, legami familiari, scolastici o fiscali) ed affermando che la cittadinanza non è una mera trasmissione genealogica, ma un vincolo giuridico e politico che comporta dei diritti e dei doveri e presuppone un’effettiva relazione con lo Stato.

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Esaminiamo ora il Decreto Legge convertito, alla luce delle istruzioni operative fornite dal Ministero dell’Interno nella circolare del 28 maggio 2025 n. 26185, per il solo profilo che ci interessa e cioè quello dell’acquisto della cittadinanza per diritto di sangue.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Secondo il testo convertito in legge dell’art. 3 bis della L. 91/1992, ivi inserito dall’art. 1 del D.L. n. 36/2025, chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza NON è mai cittadino, ma può comunque essergli attribuita la cittadinanza italiana se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Lettera a) – data di presentazione dell’istanza nel procedimento amministrativo

Ha presentato domanda amministrativa completa (con la documentazione necessaria) entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.

La data rilevante è quella di presentazione della domanda; il riconoscimento potrà avvenire anche dopo. Si applica la normativa previgente (cioè quella vigente fino al 27 marzo 2025).

Lettera a-bis) – data di fissazione dell’appuntamento del procedimento amministrativo

Ha presentato domanda nel giorno per il quale era stato convocato con appuntamento comunicato dall’ufficio consolare o comunale competente entro il 27 marzo 2025, ore 23:59. Anche qui si applica la normativa previgente.

La norma si applica anche ai figli minori per cui sia stata richiesta la trascrizione dell’atto di nascita entro il 27 marzo 2025 da parte del genitore già riconosciuto italiano.

Lettera b) – data di presentazione del ricorso giudiziale

Ha presentato un ricorso giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. 

Lettera c) – esclusiva cittadinanza italiana

Al momento dell’evento che dà luogo all’acquisto (es. nascita), un genitore o un nonno era (o era al momento del decesso) esclusivamente cittadino italiano.

Lettera d) – Residenza del genitore o adottante cittadino italiano

Un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.

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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

IL MINORENNE

Se non ricorrono le condizioni sopra descritte e, quindi, il minore straniero o apolide non può acquistare la cittadinanza in modo automatico dal genitore cittadino italiano, la legge prevede il meccanismo di acquisto (e non riconoscimento per nascita) per beneficio di legge.

Un minore (straniero o apolide) può diventare cittadino italiano se è figlio (anche adottivo) di un cittadino italiano per nascita (esclusi quindi i casi in cui il genitore sia cittadino per naturalizzazione, cittadino per beneficio di legge o cittadino per matrimonio).

In tale ultimo caso, però, a seguito della dichiarazione di volontà dei genitori, deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

Lettera a): dopo la dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni. 

Lettera b): la dichiarazione di volontà è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data di costituzione del rapporto di filiazione con il genitore italiano per nascita.

Rinuncia alla cittadinanza (art. 4, comma 1-ter)

Il minore che acquista la cittadinanza italiana ai sensi del comma 1-bis, può, una volta divenuto maggiorenne, rinunciare alla cittadinanza italiana, se possiede un’altra cittadinanza.

IL MAGGIORENNE

Lo straniero o l’apolide maggiorenne che abbia un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado cittadino italiano per nascita può acquistare la cittadinanza italiana se:

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al momento del compimento del diciottesimo anno di età;
  • dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (19 ANNI), la volontà di diventare cittadino italiano.

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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA – art. 14

I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana se, alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita (art. 14 L. n. 91/1992).

In tale ipotesi, è stata prevista una disciplina transitoria secondo la seguente distinzione temporale:

  • se il genitore ha acquisito la cittadinanza entro il 23 maggio 2025, si applica la disciplina previgente art. 14 della legge 91/1992 (basta la convivenza, senza vincolo di residenza);
  • se il genitore acquista la cittadinanza a partire dal 24 maggio 2025, si applica la nuova disciplina: il figlio dovrà essere residente da almeno due anni o dalla nascita se ha meno di 2 anni, oltre ad essere convivente con il genitore.

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NATURALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N. 91/1992 – RIDUZIONE DEL REQUISITO DI RESIDENZA

In base all’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 36/2025 (così come convertito dalla L. 74/2025), il requisito della residenza per lo straniero, il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino italiano per nascita, è ridotto da tre a due anni.

Roma, 5 giugno 2025                                                                              Avv. Caterina Caput

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