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Le misure di sicurezza per il contenimento del contagio epidemiologico degli scorsi mesi hanno imposto la sospensione di alcune categorie di attività commerciali.I mancati guadagni hanno determinato la difficoltà, per alcuni, e l’impossibilità, per molti altri, di rispettare le scadenze del pagamento del canone di locazione.

I provvedimenti governativi hanno riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ma nulla hanno chiarito in merito alla possibilità, per i conduttori, di usufruire di periodi di sospensione del pagamento del canone di locazione.

La straordinarietà delle circostanze che si sono verificate in Italia è tale che non esistono previsioni chiare nè un orientamento giurisprudenziale che impongano un obbligo al proprietario dell’immobile di concedere un accordo di revisione temporanea del canone.La disciplina e la riorganizzazione del rapporto di locazione vengono rimessi alla libera trattativa tra le parti.

Nelle scorse settimane, il Tribunale di Venezia, il primo a pronunciarsi in merito, ha disposto la sospensione dell’escussione della fideiussione richiesta da un proprietario di un immobile commerciale il cui conduttore non aveva versato il canone di locazione nei mesi di lockdown.A ben vedere, tuttavia, l’ordinanza non ha stabilito che il canone di locazione non sia dovuto per i mesi di lockdown.

Il Tribunale ha, infatti, disposto il solo divieto temporaneo per il proprietario del locale di ricorrere alle garanzie economiche pattuite contrattualmente e ha rinviato, al futuro procedimento di merito, la valutazione della fondatezza della pretesa.

A seguire, anche il Tribunale di Bologna ed il Tribunale di Rimini hanno sospeso l’erogazione della fideiussione e l’escussione degli assegni bancari concordati quali strumenti di garanzia al momento della sottoscrizione del contratto di affitto.

Tutte le predette pronunce, tuttavia, riconoscono, quale premessa fondamentale, l’esperito tentativo di raggiungere un accordo tra proprietario e conduttore rispettando il dispositivo dell’ art. 91 del “Decreto “Cura Italia” che impone al Giudice di valutare i motivi del ritardo dell’adempimento da parte del debitore.

Ad oggi, quindi, la trattativa tra proprietario e conduttore resta l’unico strumento in grado di garantire ed accordare una sospensione o una riduzione del canone di locazione.

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