+39 06 98352930

A partire dal 25/12/2019, il debitore che ha subito un pignoramento della propria prima casa può presentare al giudice dell’esecuzione una richiesta di sospensione della procedura esecutiva, sospensione volta a dargli il tempo di rinegoziare, con il creditore ipotecario di primo grado – generalmente la Banca -, il proprio mutuo o il finanziamento .
La novità è contenuta nella L. n. 157/2019, che converte, modificandolo, il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, e che è applicabile dal 25/12/2019.
L’art.41-bis della suddetta Legge stabilisce che il debitore esecutato in una procedura immobiliare avente ad oggetto la propria prima casa può rinegoziare il mutuo o il finanziamento che aveva richiesto – e per il quale era stata posta sulla casa un’ipoteca di primo grado -, surrogando la garanzia ipotecaria esistente con una banca terza e utilizzando il ricavato per estinguere il mutuo il cui mancato pagamento aveva dato origine alla procedura esecutiva.

Questa operazione potrà essere svolta grazie alla sospensione della procedura esecutiva, richiesta dal debitore congiuntamente al creditore ipotecario, e concessa dal Giudice, per un periodo massimo di sei mesi, a fronte dell’esistenza dei seguenti presupposti.

Per quanto concerne le parti:
• il debitore deve essere qualificato come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo;
• non deve pendere nei confronti del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012);
• il creditore deve esercitare attività bancaria (art.10 TUB) o essere una società di cartolarizzazione del credito (L.130/1999).

Per quanto concerne il credito:
• deve derivare da mutuo ipotecario di primo grado;
• Il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del mutuo;
• il debito complessivo, comprensivo degli interessi, non deve essere superiore ad € 250.000,00.

Per quanto riguarda la procedura:
• il pignoramento deve essere stato notificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019;
• l’esecuzione immobiliare deve avere ad oggetto il bene sul quale grava l’ipoteca;
• non devono esserci altri credito sullo stesso bene o nella stessa procedura.

L’istanza, che può essere presentata una volta sola nel medesimo procedimento esecutivo, deve essere effettuata entro il 31/12/2021, con un importo ben precisato dalla norma (pari, a seconda dei casi, al 75% del prezzo d’asta o del valore della CTU, ovvero alla somma tra capitale ed interessi), e può contenere un richiesta di dilazione del rimborso fino a trenta anni, comprendente le spese liquidate dal Giudice in favore del creditore.

Nel caso in cui il creditore rifiuti la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore, la rinegoziazione o il rifinanziamento possono essere concessi a un terzo che sia parente o affine al debitore fino al terzo grado, sempre in costanza dei presupposti di cui al 2° comma dell’art. 41 bis.

Questi accordi potranno essere assistiti da una garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per i mutui di Prima Casa, introdotto con la Legge di Stabilità 2014, nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

Translate »