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Il testamento olografo è la forma più semplice e pratica per esprimere liberamente – senza cioè dover rispettare particolari formule – le proprie volontà, poiché la sua redazione non richiede la presenza né del Notaio né di testimoni.

 

Esso è regolato dall’art. 602 C.C., secondo il quale “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

 

Il testamento olografo ha quindi tre caratteristiche fondamentali:

1) deve essere scritto di pugno dal testatore;

2) deve essere temporalmente riferibile in maniera certa;

3) deve essere firmato.

 

Può essere successivamente modificato e/o integrato ma le modifiche devono avere le medesime caratteristiche individuate per il testamento.

 

Affinché le disposizioni testamentarie siano valide è necessario che il beneficiario sia esattamente indicato e quindi precisamente individuabile: la legge, infatti, prevede la nullità della disposizione testamentaria a favore della persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.

 

Non appena si ha notizia della morte del testatore, il testamento deve essere aperto e pubblicato affinché tutti gli interessati vengano a conoscenza delle disposizioni di ultima volontà.

Il testamento pubblicato viene poi trascritto presso il registro delle successioni tenuto presso la Cancelleria del Tribunale.

Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

 

L’occultamento di un testamento olografo costituisce reato.

 

Quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio ereditario, la successione è regolata dal testamento per i beni ivi indicati, e dalla legge per i beni esclusi dal testamento.

 

Nel caso di successione testamentaria, una quota del patrimonio deve essere riservata a determinate persone, dette riservatari, che sono il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti), i genitori (in assenza di figli).

Le quote di riserva sono diverse, a seconda di quali e quanti siano le persone che hanno diritto alla riserva.

 

La parte del patrimonio caduto in successione, dopo aver sottratto la quota di riserva, rappresenta la quota disponibile, che può essere liberamente disposta a favore di chiunque, senza alcun vincolo.

 

Di seguito una breve scheda delle quote degli eredi legittimi, in caso di assenza di testamento, e delle quote dei riservatari, in caso di successione testamentaria.

 

In assenza di testamento la successione si apre in favore degli eredi legittimi nelle seguenti proporzioni:

 

  • se l’unico erede legittimo è il coniuge, egli avrà l’intero patrimonio;

 

  • se il coniuge concorre con un figlio, il patrimonio si dividerà per ½ al coniuge e ½ al figlio;

 

  • se il coniuge concorre con due o più figli, al coniuge spetterà 1/3 del patrimonio e ai figli 2/3;

 

  • se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle del defunto, spetteranno 2/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 ad ascendenti, fratelli e/o sorelle;

 

  • se l’unico erede legittimo è il figlio, il patrimonio gli spetterà per intero;

 

  • se vi sono solo ascendenti, il patrimonio spetterà per ½ agli ascendenti in linea materna e per ½ agli ascendenti in linea paterna;

 

  • se vi sono solo fratelli e sorelle, essi ereditano ciascuno in parti uguali;

 

  • se concorrono ascendenti con fratelli e sorelle, la quota di ciascuno varia a seconda del numero degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle secondo le indicazioni contenute nell’art. 571 c.c.;

 

  • se gli eredi legittimi sono altri parenti poiché non v’è coniuge, figli, ascendenti, fratelli o sorelle, essi ereditano secondo le indicazioni contenute nell’art. 572 c.c.;

 

  • se il coniuge è separato, la successione è regolata dagli artt. 585 c.c.

 

Quote dei riservatari in caso di successione testamentaria:

 

  • se l’unico riservatario è il coniuge, la sua quota di legittima è pari a ½ e il testatore potrà disporre con la successione dell’altra metà del patrimonio;

 

  • se i riservatari sono coniuge e un figlio, essi avranno diritto a 1/3 del patrimonio ciascuno come quota di legittima e la quota a disposizione del testatore è pari a 1/3;

 

  • se riservatari sono coniuge e due o più figli, la quota di legittima del coniuge è pari a ¼, quella dei figli è di 2/4 e la quota disponibile è pari a 1/4;

 

  • se l’unico riservatario è il figlio, la sua quota di legittima è pari a ½ e altrettanto è la quota disponibile;

 

  • se vi sono solo ascendenti legittimi, la quota loro riservata è di 1/3 del patrimonio e i restanti 2/3 sono disponibili;

 

  • se vi sono ascendenti legittimi e coniuge, la quota di riserva degli ascendenti è di ¼, la quota riservata al coniuge è di ½ e la quota disponibile è di 1/4;

 

  • se il coniuge è separato, la successione è regolata dall’art. 548 c.c.foto-articolo-testamento
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