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Accade spesso e volentieri che i creditori rinuncino ad avviare o a proseguire il recupero coattivo dei propri crediti, spaventati dalle difficoltà nell’individuazione di beni di proprietà dei loro debitori da pignorare.

I più arditi conferiscono mandato alle agenzie investigative per trovare qualche informazione in più.

In realtà, rispetto al passato in cui un debitore riusciva facilmente a dileguarsi nel nulla, oggi la situazione è mutata, grazie all’introduzione, nel Codice di Procedura Civile, dell’art. 492 bis, contenente la disciplina per effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare.

L’attuale formulazione della norma codicistica (così come modificata dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015) estende a tutti i creditori – non solo a quelli che già avevano intrapreso azioni esecutive – la possibilità di presentare un’istanza per procedere alla ricerca telematica.

L’istanza è rivolta al Presidente del Tribunale del luogo in cui risiede, è domiciliato o dimora il debitore, il quale Presidente, verificato il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, autorizza l’Ufficiale Giudiziario ad avviare la ricerca.

Al momento della presentazione dell’istanza deve versarsi un contributo unificato in misura fissa di 43 euro.

Salvo il caso in cui vi sia pericolo nel ritardare l’avvio del pignoramento (perché magari il debitore potrebbe far sparire i propri beni), la procedura deve avviarsi solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto al debitore.

L’Ufficiale Giudiziario, autorizzato dal Presidente, si collega telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e a quelle ad esse accessibili, tra cui il P.R.A., l’Inps e l’anagrafe tributaria, e cerca ogni informazione che lo aiuti a individuare beni o crediti da pignorare.

Al termine della ricerca, l’Ufficiale Giudiziario elenca in un verbale le banche dati interrogate e gli esiti di ciascuna interrogazione.

Se non vengono individuati beni o quelli rintracciati sono occultati, l’Ufficiale Giudiziario intima al debitore di indicare, entro quindici giorni, un luogo dove si trovano beni pignorabili, specificando che la falsa o mancata dichiarazione costituisce condotta penalmente rilevante.

Qualora invece l’Ufficiale Giudiziario individui, nel proprio territorio di competenza, beni aggredibili, egli dovrà procedere a pignorare le cose di più facile e pronto realizzo, con priorità del denaro contante, degli oggetti preziosi e dei titoli di credito.

Immediatamente, con l’iscrizione a ruolo da parte dell’avvocato che assiste il creditore, si aprirà la procedura esecutiva e, nelle more, l’Ufficiale Giudiziario terrà in custodia il compendio pignorato.

Se, infine, dalla ricerca emergono crediti o altri beni del debitore nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario notifica il verbale al terzo e gli intima di non disporre o sottrarre alla garanzia del credito i beni che si trovano nella sua disponibilità.

Il verbale sarà notificato anche al debitore e consegnato all’avvocato del creditore per la formazione del fascicolo dell’esecuzione e per l’iscrizione a ruolo della procedura.

Nella beneaugurata ipotesi in cui siano ritrovati più beni pignorabili, il creditore ha il diritto di scegliere quali sottoporre a esecuzione.

Alternativo all’accesso tramite l’Ufficiale Giudiziario è l’accesso diretto da parte del creditore, che avviene tramite il gestore delle banche dati ed è consentito nell’ipotesi in cui la strumentazione tecnologica a disposizione dell’Ufficiale Giudiziario non garantisca un funzionamento utile ad adempiere all’istanza di ricerca.

Tale possibilità, però, sembrerebbe essere stata prevista in maniera temporanea e subordinata all’impossibilità, certificata, dell’Ufficiale Giudiziario di fornire le informazioni richieste.

Il meccanismo fin qui descritto, seppur discretamente arzigogolato e certamente non velocissimo nella sua applicazione pratica (normalmente, le informazioni non pervengono al creditore prima del termine di scadenza del precetto – termine consistente in novanta giorni dalla notifica, entro i quali, se non si avvia un pignoramento, il precetto scade e va rinotificato –), riapre la strada di un’effettiva tutela dei creditori, finora, di fatto, bistrattati nella soddisfazione dei propri diritti.

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