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E’ ormai noto che, in tema di welfare aziendale, nella Legge di stabilità per il 2018, il Governo ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per le imprese, avente ad oggetto la detrazione Irpef fino a € 250,00 sugli abbonamenti al trasporto pubblico dei propri dipendenti, nonché un rimborso esentasse, che il datore di lavoro può corrispondere al lavoratore senza limiti di importo.

Vediamo come la Legge di stabilità 2018 è intervenuta sull’articolo 51 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), inserendo la lettera d-bis e ampliando, di fatto, le ipotesi di welfare aziendale anche al settore del trasporto pubblico.

La norma ha previsto particolari agevolazioni fiscali per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro nonché per le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

Inoltre, se è il piano di welfare aziendale a prevedere il rimborso o l’acquisto dell’abbonamento, la norma non ha fissato un tetto massimo; in caso di acquisto del dipendente, invece, per il rimborso tramite dichiarazione dei redditi, vale il limite complessivo dei 250 euro.

Anche questa misura normativa, come quelle in precedenza adottate, è finalizzata ad ampliare i servizi che possono essere ricompresi in piani welfare che non concorrono a formare reddito tassabile e valorizzano sempre più il ruolo della contrattazione collettiva per la definizione di un welfare aziendale.

Già la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), intervenendo sul TUIR, aveva ampliato la strada del welfare aziendale, definendo importanti incentivi e individuando un sistema di regole guida per tutte le parti coinvolte.

In particolare, sono stati estesi gli incentivi fiscali a un’ampia gamma di iniziative aziendali rivolte ai lavoratori; è stata aperta la possibilità di convertire i premi aziendali di produttività in servizi di welfare; è stata introdotta l’opportunità di erogare i benefit non solo per volontà del datore di lavoro ma anche tramite un contratto, un accordo o un regolamento, ampliando così le fonti istitutive del welfare aziendale ed equiparando l’iniziativa unilaterale dell’impresa a quella negoziale.

In questo quadro normativo, altri provvedimenti definiscono le modalità di applicazione delle norme.

In particolare, la circolare 238/2000 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato quali beni e servizi non sono soggetti a tassazione e quali sono erogabili in sostituzione dei premi aziendali.

A seguito poi dei numerosi interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, essa stessa ha fornito delucidazioni in merito ai quesiti posti, contribuendo a chiarire il sistema del welfare aziendale (si vedano, nella specie, la Risoluzione 34/2004 e la Risoluzione 26/2010, allegate al presente articolo).

Infine, la Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) ha ampliato ulteriormente il range dei benefici aziendali incentivati, includendo le assicurazioni per la non autosufficienza e per le malattie gravi; ha rafforzato gli incentivi all’utilizzo dei premi di risultato per servizi di welfare; ha incluso la negoziazione collettiva nazionale tra le fonti istitutive di welfare aziendale.

A seguito di queste iniziative, l’impresa è sempre più messa in condizione di garantire strumenti di fidelizzazione e coinvolgimento del personale, ottenendo, attraverso un piano di welfare ben studiato e organizzato, benefici reali per entrambe le parti coinvolte.

In allegato, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che delineano i confini di movimento per l’impresa.

In collaborazione con l’avv. Daniele Formicola.

Circ. AdE n. 238 2000

Ris. AdE n. 26 2010

Ris. AdE n. 34 2004

 

 

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