Dal 13 gennaio 2018 entrano in vigore le nuove regole sulle visite fiscali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La sintesi:
- competenza esclusiva dell’Inps;
- visite fiscali anche nei giorni in prossimità delle festività o dei riposi settimanali;
- fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
- obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi;
- sono esclusi i dipendenti che si assentano per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- il dipendente dovrà comunicare preventivamente alla PA ogni eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità e la PA dovrà comunicarlo all’Inps;
- in caso di assenza del lavoratore, il medico lascerà un invito a visita ambulatoriale;
- nel caso in cui il dipendente non dovesse accettare l’esito della visita, il dissenso dovrà essere manifestato immediatamente e annotato dal medico sul verbale;
- in caso di guarigione anticipata, il dipendente dovrà richiedere – allo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia, ovvero ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo – un certificato sostitutivo.
Regolamento visite fiscali dipendenti pubblici