Il Decreto “Lockdown” del 1 aprile 2020 conferma il divieto di allontanamento dalla propria dimora fino al prossimo 3 maggio, e consentendo gli spostamenti soltanto in comprovate circostanze di necessità, lavoro o per motivi di salute.
I viaggi di piacere, pertanto, fino a quella data, non possono essere effettuati.
I decreti governativi riconoscono la sussistenza della causa di impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c. e, di conseguenza, derogano alle disposizioni fino ad oggi vigenti in materia di recesso dal contratto di viaggio, da parte del cliente, che prevedono le applicazioni di penali.
In particolare, l’art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 disciplina la questione relativa ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici, nel caso in cui il viaggiatore sia costretto a cancellarlo in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi.
In tali casi, il recesso dovrà essere comunicato al vettore entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza o dalla cessazione della causa di emergenza.
Il vettore, entro 15 giorni potrà emettere, a sua scelta, un voucher di importo pari alla somma versata per l’acquisto da utilizzare entro un anno oppure il rimborso sempre dell’intera somma.
Parimenti, nel caso di acquisto del pacchetto turistico, il viaggiatore potrà ricevere, sempre a scelta del tour operator, o un rimborso, o un voucher pari all’importo del valore del pacchetto turistico oppure nuovo pacchetto con caratteristiche, uguali o superiori, da utilizzare entro un anno.
L’art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha esteso le predette disposizioni anche ai contratti di soggiorno.
Partiamo quindi dal presupposto che il viaggiatore, essendo vietati gli spostamenti per causa turistica, si trova costretto a recedere dal contratto.
Tutte le predette misure sono applicabili esclusivamente ai viaggi e ai pacchetti che si sarebbero svolti entro il 3 maggio 2020 salvo ulteriori proroghe disposte dal Governo.
Tuttavia, prescindendo dal dettato normativo, è consigliabile che il viaggiatore contatti direttamente il proprio vettore e/o il proprio tour operator per tentare di concordare le condizioni del rimborso.
Tuttavia, prescindendo dal dettato normativo, è consigliabile che il viaggiatore contatti direttamente il proprio vettore e/o il proprio tour operator per tentare di concordare le condizioni del rimborso.