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Il 27 febbraio 2017 l’INPS, in applicazione del comma 20 dell’art. 1 della L. n.76/2016, ha pubblicato la Circolare n. 38, contenente le direttive in materia di concessione dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 alle parti dell’unione civile.

 

Da segnalarsi che sia i permessi ex 104/1992 sia il congedo straordinario ex D. Lgs. n. 151/2001 sono ritenuti concedibili solo nel caso in cui il lavoratore debba assistere il proprio unito civilmente, ma non nell’ipotesi di assistenza ai familiari del proprio unito, poiché, secondo l’INPS, il mancato richiamo all’art. 78 del Codice Civile impedisce l’instaurazione, tra una parte dell’unione e i familiari dell’altra parte, del rapporto di affinità.

 

Circ. INPS n. 38 del 27.2.2017

 

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