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A dispetto di quanto possano pensare i non addetti ai lavori, il mobbing è una delle fattispecie più difficili da provare, nell’ambito di un giudizio.

Non basta, infatti, dimostrare i (vari, poiché devono essere più d’uno) comportamenti persecutori, ma è anche necessario dare certezza del fatto che detti comportamenti sono stati reiterati nel tempo e non per “un certo periodo”, ma per un tempo abbastanza lungo, così lungo da rendere invivibile, per il mobbizzato, il luogo di lavoro.

Infine, si deve fornire la prova del fatto che i comportamenti persecutori siano stati posti in essere dal mobbizzante proprio con l’intento di vessare il mobbizzato, che deve risultare come la vittima predestinata della condotta vessatoria.

A questo proposito, pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Udine nella quale il Giudice ritiene insussistente il mobbing, lamentato dal ricorrente, proprio perché i provvedimenti di trasferimento e di riassegnazione del lavoratore – adottati peraltro nel pieno rispetto della sua professionalità e delle sue specializzazioni – sono risultati giustificati non solo dalla situazione di incompatibilità ambientale nella quale egli si era venuto a trovare, ma anche da comprovate ragioni organizzative d’impresa.

 

Trib. Udine sent. n. 51 del 2017

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