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Partendo dall’esame di due sentenze pubblicate nel 2015 dalla magistratura ordinaria e dalla magistratura amministrativa (C.App. Milano, sent. n. 2286/2015 e C.d.S., sent. n. 4899/2015), l’autore dell’interessante articolo che segnaliamo oggi, dott. Giacomo Cardaci, dottorando di ricerca in diritto processuale civile all’Università degli studi di Milano Bicocca, ci propone un articolato ragionamento sull’efficacia e trascrivibilità, nell’ordinamento italiano, del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, pur in assenza di una previsione legislativa interna sul punto.

Il dott. Cardaci, esaminando i precedenti giurisprudenziali interni e gli orientamenti interpretativi della Commissione europea, censura alcuni aspetti delle sentenze esaminate, tra i quali quello relativo all’intrascrivibilità nel nostro ordinamento, in quanto inefficace, del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso.

Secondo l’autore “L’assunto secondo il quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produce effetti giuridici nell’ordinamento italiano, tuttavia, pare incompatibile con il principio, ormai granitico, del favor matrimonii, già consacrato in più occasioni da una costante giurisprudenza di legittimità, in base alla quale il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano è sempre produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano, a prescindere dal rispetto dei requisiti fissati dagli artt. 84-90 c.c.: tale efficacia può “spirare”, secondo la Suprema Corte, esclusivamente a seguito di sentenza giudiziale che dichiari l’invalidità del matrimonio straniero, resa all’esito del giudizio di status promosso ex art. 117 c.c.”.

Esaminato poi il tema dell’efficacia degli atti di stato civile, il dott. Cardaci ritiene che l’atto di matrimonio non abbia la potenzialità di costituire lo status di coniuge (che è dato, invero, dalla celebrazione del matrimonio) né di “liberare” gli effetti conseguenti a detto status (che ad esso preesistono): ha invece la funzione di provarlo.

E detto status di coniuge deve poter essere  certificato – tramite la trascrizione dell’atto regolarmente formatosi all’estero – anche nel nostro ordinamento, non essendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso (come peraltro specificato nelle due sentenze dalle quali prende le mosse l’articolo) contrario all’ordine pubblico o incompatibile con un’interpretazione dell’art. 115 c.c. convenzionalmente orientata ex art. 12 CEDU, producendo, invece, esso i propri effetti giuridici fino alla (eventuale) pronuncia di invalidità.

 

G. Cardaci, Sull’efficacia – automatica, seppur interinale – del matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico italiano e sulla trascrizione del relativo certificato nell’archivio di stato civile.

C.App. Milano sent. 2286 2015

C.d.S. sent. 4899 2015

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