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LE NOSTRE CONSULENZE PIU’ RICHIESTE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

  • La riorganizzazione aziendale

Il 2020 è stato un anno di terribili cambiamenti per le aziende. Il 2021 sarà l’anno in cui i datori di lavoro dovranno prendere delle decisioni.

Per sopravvivere nel mercato una volta che gli strumenti di galleggiamento forniti dal Governo saranno finiti, è necessario ripensare già oggi la propria organizzazione aziendale, identificare i settori sui quali si vuole puntare e quelli, invece, in cui c’è un surplus di risorse, ragionare sul riallocamento delle stesse o prepararsi al ridimensionamento.

Questo processo non può essere condotto dall’imprenditore con la sola consulenza del commercialista o del consulente del lavoro: serve un altro punto di vista, quello dell’avvocato esperto in diritto del lavoro, che possa prevedere le conseguenze delle condotte imprenditoriali e anticiparle, blindando così le decisioni aziendali. È un processo lungo, che richiede uno studio approfondito della situazione aziendale, diversi confronti con l’imprenditore e con i suoi consulenti, per arrivare a stabilire la migliore strategia.

  • Lo smart working

Com’è noto a tutti, ormai, il 2020 ha spinto, volenti o nolenti, gli imprenditori ad attivare lo smart working, prima nel lockdown primaverile, poi, al rientro dall’estate, nel mini lockdown autunnale.

Ma lo smart working che si è attivato non corrisponde a quello regolamentato dalla legge n. 81/2017: cosa dovrà fare, quindi, l’imprenditore se vorrà mantenere all’interno dell’azienda detta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa?

Trattasi, ovviamente, di una decisione strategica anch’essa, che dipende dalle necessità dell’impresa: se si vogliono abbattere i costi della struttura, delle forniture, del lavoro stesso (si pensi ai buoni pasto, ad esempio) è necessario – anche pensando in termini di riorganizzazione aziendale – stipulare col dipendente un contratto di smart working.

In esso, infatti, a norma della legge n. 81/2017, si possono stabilire le regole specifiche che dipendente e datore determinano per l’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. L’aiuto dell’avvocato giuslavorista è, in questo, determinante, poiché, anche in questo caso, assiste l’imprenditore nella redazione del patto anche alla luce della strategia aziendale.

  • Il patto di non concorrenza e riservatezza

Anche in questo caso si tratta di un accordo contrattuale da stipularsi a latere rispetto al contratto che regola la prestazione lavorativa, sia autonoma, sia dipendente.
Il professionista che si avvale della collaborazione di altri professionisti o il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze dei lavoratori devono, spesso e volentieri, sancire in un patto con clausole chiare e determinate che chi lavora con loro deve rispettare la riservatezza dei dati dei clienti, dei quali viene a conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, ovvero si deve impegnare a non svolgere, contestualmente alla collaborazione o anche successivamente per un periodo determinato, attività in concorrenza col proprio datore di lavoro o col professionista col quale collabora.
Questo patto, spesso inserito in due righe del contratto di assunzione o del contratto di collaborazione, richiede invece maggiore attenzione e dedizione, per anticipare ed evitare problemi futuri, sia con i lavoratori sia con i propri clienti, che possono chiedere all’imprenditore il risarcimento dei danni causati, ad esempio, dalla mancanza di riservatezza del dipendente.
Per questo è necessario il lavoro approfondito dell’avvocato giuslavorista, che esamina insieme al professionista o all’imprenditore quali sono i profili di rischio dell’attività aziendale e come evitarli.

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