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Con la recente pronuncia del 23/11/2017 – della quale pubblichiamo copia non ufficiale – la Suprema Corte ha confermato l’orientamento, già espresso nella sentenza n. 22482/2016, secondo il quale, anche nell’ipotesi in cui il contratto collettivo preveda la possibilità di lavoro festivo infrasettimanale, il datore di lavoro non può adibire il lavoratore all’attività lavorativa in tale giornata senza che egli abbia espressamente e individualmente manifestato il proprio consenso.

Secondo i giudici della legittimità, inoltre, le clausole contrattualcollettive che sanciscono l’obbligo (e non la possibilità) del lavoratore di eseguire attività lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale sono nulle, poiché incidono su diritti del prestatore dei quali le organizzazioni sindacali non possono unilateralmente disporre.

Aggiunge la Corte, inoltre, che, nel caso in cui il lavoratore, adibito ad attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, si assenti per motivi ritenuti dall’ordinamento meritevoli di particolare tutela (malattia, gravidanza, etc.), egli ha diritto al trattamento economico corrispondente alla festività.

 

Cass. sent. n. 27948 2017

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