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Pubblichiamo la sentenza n. 25379 del 12/12/2016 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del trasferimento del lavoratore che assiste un parente disabile, la valutazione della gravità dell’handicap non deve limitarsi al dato formalistico contenuto nella certificazione medica constatante una disabilità “grave” ex articolo 3 comma 3, L. n. 104/1992, bensì può riguardare anche le reali esigenze di assistenza, che devono essere poste in raffronto con le necessità organizzative e produttive del datore di lavoro al fine di verificare caso per caso quale dei due diritti é, in concreto, maggiormente meritevole di tutela.

 

Cass. sent. 25379 2016

 

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