+39 06 98352930

Con sentenza n. 1663/2020, la Suprema Corte ha statuito che ai riders – cosiddetti i ciclofattorini -, pur non essendo lavoratori dipendenti, si applicano alcune delle tutele tipiche del lavoro subordinato.

Secondo i Giudici della legittimità, se il rapporto di collaborazione autonoma è svolto con una modalità di erogazione della prestazione continuativa, se l’attività è prestata personalmente ma etero organizzata dal committente con riferimento alle tempistiche e al luogo di lavoro, al rapporto deve applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Questo poiché una tal etero organizzazione è talmente incisiva nel rapporto da rendere il lavoratore autonomo comparabile a un lavoratore dipendente, con la necessità di assicurargli le medesime tutele.

Translate »