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Il rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza religiosa deve essere valutato con un approccio oggettivo, non spiritualistico: questo è quanto ci dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella Sentenza CGUE 17 aprile 2018 C 414:16.

La pronuncia riconduce la differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali al diritto comune delle organizzazioni di tendenza, richiedendo che il nesso tra l’attività lavorativa che deve essere svolta e la tendenza dell’organizzazione sia «diretto» e che la sua esistenza sia «oggettivamente verificabile», non invece valutabile soggettivamente dall’organizzazione stessa.

Il caso di specie riguarda l’Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, che aveva pubblicato un’offerta di lavoro a tempo determinato per un progetto relativo alla stesura di una relazione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale con riferimento all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, in parallelo con la relazione che avrebbe dovuto fare lo Stato tedesco.

Tra le attività da effettuare, c’era anche quella di rappresentare, nell’ambito del più ampio progetto che coinvolgeva gli Stati, la Diaconia tedesca nei confronti del mondo politico, del pubblico e delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, nonché la collaborazione nell’ambito dei comitati, l’informazione e il coordinamento del processo di formazione dell’opinione nel settore dell’associazione, l’organizzazione, l’amministrazione e la stesura di relazioni tecniche nel settore di lavoro.

L’offerta era destinata ai soli appartenenti alle chiese evangeliche o comunque cristiane mentre la ricorrente non apparteneva ad alcuna religione e perciò veniva esclusa dalla selezione.

La sentenza é quindi rilevante sotto un primo profilo, che riguarda il momento dell’assunzione, finalmente preso in considerazione nel momento dell’esclusione del candidato, a differenza di quanto finora sempre esaminato dalla Corte e cioè il piano della discriminazione potenziale (relativa a mere dichiarazioni datoriali di non assunzione di dipendenti portanti un determinato fattore di rischio).

La Corte ci fornisce un esempio concreto di applicazione dell’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 2000/78/CE, nel quale si richiede, per l’esenzione dal carattere discriminatorio dell’esclusione di un candidato, il carattere “essenziale, legittimo e giustificato” dell’attività professionale da svolgersi, e ha ritenuto, nel caso specifico:

  •  che il tema oggetto dello studio (il razzismo) era assolutamente estraneo alla missione della Chiesa;
  • che é comunque rilevante il contesto in cui l’attività deve attuarsi (la «rappresentanza, nell’ambito del progetto, della Diaconia tedesca nei confronti del mondo politico, del pubblico e delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, nonché la collaborazione nell’ambito dei comitati»).

Il requisito della religione dev’essere quindi essenziale, in quanto «necessario, a causa dell’importanza dell’attività professionale di cui trattasi», legittimo, in quanto «non venga utilizzato per un fine estraneo», giustificato dall’organizzazione che lo ha posto «alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio».

Inoltre, tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità, risolvendo così la Corte il dubbio sull’applicabilità di tale principio, nominato solo nel primo paragrafo dell’art. 4, anche al secondo paragrafo sulla base della considerazione che esso rientra tra i «principi generali dell’ordinamento comunitario», richiamati in generale dalla direttiva.

Nella sentenza c’è un altro argomento rilevante  e cioè la riconduzione del divieto contenuto nella Direttiva all’art. 21 della Carta dei diritti di Nizza, la quale detta i confini del diritto antidiscriminatorio, che opera non tanto paragonando gli uni agli altri, quanto in termini assoluti, con riferimento al trattamento di giustizia: cioè un diritto assoluto a non essere «svantaggiati» e non solo «più svantaggiati».

Ciò comporta l’innalzamento delle fonti del diritto antidiscriminatorio a un livello superiore a quello dei principi generali desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni e perciò non è resistibile da alcuna normativa eurounitaria o nazionale, offrendo ai giudici la chiave per tutelare i cittadini al di là di quel che è previsto nel singolo ordinamento.

 

Sul tema, di seguito il link all’articolo di Nicola Colaianni su  Questione Giustizia.

 

 

 

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