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Questa settimana, l’Osservatorio di Diritto Antidiscriminatorio segnala due sentenze ottenute dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione in materia di politiche sociali e del lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata concessione ai cittadini stranieri lungo soggiornanti in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della L. n. 44/1998, relativamente al periodo antecedente al 1/7/2013,  concretizza una fattispecie di discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità e viola il principio di parità  in materia di assistenza sociale e protezione sociale nelle prestazioni essenziali, così come previsto dall’art. 13, comma 1, della L. n. 97/2013, attuativa della Direttiva 2003/109/CE.

Così la Corte ha dichiarato la discriminatorietà della circolare INPS n. 4/2013, atto amministrativo di carattere generale, che limitava il diritto all’assegno degli stranieri lungo soggiornanti per il solo periodo successivo al 1/7/2013.

Nello specifico, nelle pronunce sono articolati i seguenti principi di diritto:

a) Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità(ex artt. 2 e 4 D. Lgs. 215/2003 e 43 T.U. 286/1998) sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti nell’art. 5 D. Lgs. 215/2003;

b) La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della L. 448/1998 per il periodo precedente all’1/7/2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali previsto dalla Direttiva 2003/109/CE e attuato dall’art. 13, 1 comma della L. 97/2013“.

Di seguito, i link alle due pronunce e alla pagina dell’ASGI che le illustra.

Cass. sent. 11165 2017

Cass. sent. 11166 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 11165 e 11166 del 8 maggio 2017


 

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