+39 06 98352930
La Cassazione fa dietro front sui controlli a distanza, finora ritenuti legittimi in assenza di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali ma in presenza del consenso espresso della totalità dei lavoratori in azienda.
Con la sentenza n. 22148 dell’8/5/2017, la III Sezione Penale sancisce il carattere collettivo dell’interesse tutelato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, interesse del quale sono portatrici, per loro natura, le rappresentanze sindacali e non l’insieme dei lavoratori che, vista la posizione di debolezza all’interno del rapporto, potrebbero rendere un consenso viziato.
In assenza quindi di accordo sindacale o di autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, il datore non può installare dispositivi dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
Tale comportamento, oltre a integrare la fattispecie di reato configurata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, costituisce anche una condotta antisindacale e un illecito trattamento dei dati personali dei dipendenti.
Di seguito la sentenza: Cass. sent. n. 22148/2017
Translate »