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Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

L’art. 1 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza iure sanguinis e cioè per discendenza da un cittadino italiano che non vi abbia rinunciato.

Questo tipo di riconoscimento della cittadinanza opera perché essa – in mancanza di rinuncia e/o di naturalizzazione presso un Paese straniero – si trasmette dal genitore (padre o madre che sia) al figlio, poi al nipote, pronipote e così via, senza limiti di generazione.

I discendenti del cittadino italiano, quindi, anche se nati e cresciuti all’estero, potranno essere riconosciuti cittadini italiani, certificando la discendenza in linea retta dall’avo italiano emigrato.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente dimostri che l’avo, cittadino italiano, abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del proprio primo discendente, che non vi siano state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, che sussiste un rapporto di discendenza in linea retta tra il ricorrente e l’avo, la cittadinanza viene riconosciuta.

La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in due modi: con istanza al Consolato (se il richiedente risiede all’estero) o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia), oppure attraverso un ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale Civile del luogo di nascita dell’avo cittadino italiano.

Nel caso della richiesta di riconoscimento effettuata da residenti all’estero, il richiedente si scontra spessissimo con la lunghezza dei tempi di fissazione di un appuntamento da parte del Consolato che – nei casi più estremi (si pensi al Consolato di San Paolo, in Brasile) possono arrivare anche a dodici anni –.

Può quindi essere conveniente, una volta che si è richiesto al Consolato l’appuntamento, agire giudizialmente mediante un avvocato che eserciti in Italia.

 

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CHI PUO’ CHIEDERE LA CITTADINANZA IURE SANGUINIS?

La richiesta di diventare cittadino italiano per diritto di sangue può essere presentata dai discendenti dei cittadini italiani (uomini o donne), se, nella catena di trasmissione della cittadinanza, dall’avo emigrato fino al richiedente, non vi sono state interruzioni.
Questo significa che né l’avo originario cittadino italiano, né i suoi discendenti, devono aver ottenuto la naturalizzazione prima di trasmetterla alla generazione successiva.

 

COME DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA CITTADINANZA ?

I richiedenti possono dimostrare l’esistenza del proprio diritto a diventare cittadini italiani tramite i certificati di nascita, matrimonio e morte dei propri avi in linea retta dall’avo originario fino al ricorrente.
Tali documenti, se formati all’estero, devono essere apostillati e tradotti e la traduzione dovrà essere, a sua volta, apostillata.

 

Generalmente, sono necessari:

  • copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita dell’avo;

  • atti integrali di nascita di tutti i discendenti, in linea retta dall’avo al richiedente, incluso quello del richiedente stesso;

  • atto di matrimonio e certificato di morte dell’avo italiano emigrato all’estero;

  • atti di matrimonio e di morte dei discendenti, in linea retta dall’avo al richiedente, incluso quello del richiedente stesso;

  • certificato di non naturalizzazione, rilasciato dall’autorità dello stato estero;

  • se il richiedente è divorziato o separato, copie autentiche delle sentenze o atti di separazione o divorzio.

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