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Con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, la Corte Costituzionale pone in essere un ulteriore passo verso la sostanziale equiparazione della famiglia di fatto con la famiglia di diritto, nonché dei diritti del convivente more uxorio dello stesso sesso – cui si riferisce la fattispecie concreta esaminata dai Giudici delle Leggi –, totalmente equiparato al convivente more uxorio di sesso diverso.

Il giudizio dal quale la pronuncia esaminata ha preso le mosse ha ad oggetto il mancato riconoscimento, nei confronti di un dipendente della Azienda Usl di Livorno, del diritto di usufruire dei permessi, previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per assistere il proprio compagno e convivente more uxorio, affetto da grave handicap in conseguenza del morbo di Parkinson, nonché il recupero, da parte della Usl, delle ore di permesso concesse al dipendente per assistere il proprio convivente nel periodo 2003-2010, la cui autorizzazione era stata successivamente revocata dall’Azienda per assenza dei presupposti di concessione (legame di parentela, affinità o coniugio con l’assistito).

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prevede il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.

Secondo il Tribunale rimettente, la norma é in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. “nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”.

La Corte Costituzionale, fatta un’analitica ricostruzione della ratio dell’istituto del permesso mensile retribuito ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, da rinvenirsi nella necessità di favorire l’assistenza all’interno del nucleo familiare di un soggetto affetto da handicap grave, ne sottolinea la natura di provvidenza indiretta con la quale lo Stato compensa i congiunti che si accollano l’assistenza di un parente disabile grave, nonché riconosce una correlazione diretta tra l’istituto del permesso mensile retribuito e il fine ultimo della legge n. 104 del 1992, da rinvenirsi nella tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.

La Corte afferma che la salute psico-fisica del disabile è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., così come l’assistenza del disabile – nella sua sfaccettatura della tutela dell’esigenza che questi ha di socializzare, in senso ampio – costituisce un fattore di sviluppo della personalità tutelato dall’art. 2 Cost. in quanto diritto inviolabile che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Ciò considerato, i Giudici delle Leggi hanno ritenuto irragionevole l’esclusione, dall’elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, del convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

Tale irragionevolezza si fonda sì sull’art. 3 Cost., ma non sotto il profilo dell’eguaglianza tra status di coniuge e status di convivente – che costituiscono due condizioni differenti –, bensì sotto il profilo della illogicità e contradditorietà della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che tutela il diritto alla salute psico-fisica del soggetto portatore di handicap.

Secondo la Corte, infatti, considerare diverse tra loro la convivenza e il coniugio non esclude che aspetti peculiari, che possono concretamente connotare l’una o l’altra situazione, possano presentare analogie tali da permettere il controllo di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost..

Nel caso di specie, tale aspetto particolare si rinviene proprio nella necessità di tutelare il diritto alla salute psico- fisica del disabile grave, diritto inviolabile ex art. 2 Cost.: escludere il convivente dalla concessione del permesso ex art. 33, comma 3, comprime il diritto del soggetto disabile a ricevere assistenza nell’ambito della sua cerchia affettiva, in contrasto con gli artt. 2 e 32 Cost..

L’irragionevolezza della norma esaminata appare ancor più evidente se si considera – afferma la Corte – che il coniuge, i parenti e gli affini possono fruire dei permessi retribuiti per assistere la persona portatrice di handicap anche in assenza di convivenza; invece, al convivente more uxorio, che assista stabilmente il portatore di handicap, il diritto ai permessi è negato dalla norma per il solo fatto di non avere una situazione di coniugio formalmente acclarata.

Sulla base di tale ragionamento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Corte Cost. sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

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