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Con un’importantissima sentenza, la n. 275 del 19/10/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/12/2016, la Corte Costituzionale si è espressa sul delicato tema del bilanciamento dei diritti costituzionali, sancendo il fondamentale principio secondo il quale “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

La pronuncia dei Giudici delle Leggi trae origine da un contenzioso tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, la quale aveva erogato alla Provincia finanziamenti inferiori a quelli da quest’ultima documentati e richiesti, invocando l’art. 6, comma 2bis della legge regionale n. 78/1978 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), che garantiva alle Province un contributo regionale del 50% della spesa necessaria e documentata “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Alle decurtazioni dei rimborsi regionali era conseguito un notevole ridimensionamento dei servizi resi ai disabili, a causa dell’impossibilità della Provincia di far fronte ai costi senza i rimborsi del 50%.

Il TAR dell’Abruzzo, adito dalla Provincia, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo l’art. 6, comma 2bis, della l. r. n. 78/1978 in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale nella parte in cui prevede il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie indicate tempo per tempo dalla legge di bilancio.

In particolare, il Tribunale Amministrativo ha ravvisato tale contrasto, innanzitutto, con gli artt. 38, commi 3 e 4, e 3, comma 2, della Costituzione, il cui combinato disposto sancisce che gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale e che detto diritto deve concretizzarsi attraverso misure specifiche che realizzino il principio di eguaglianza sostanziale.

Sotto il profilo della normativa sovranazionale, poi, il Giudice rimettente ha delineato il contrasto della norma regionale con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che disciplina il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, diritto che deve intendersi in senso ampio e, soprattutto, concretizzabile.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto l’incostituzionalità della norma contenuta nella l. r. n. 78/1978 perché limita il diritto fondamentale del disabile all’istruzione, diritto tutelato a livello interno e a livello internazionale.

Nel ragionamento svolto dalla Corte la legge regionale sarebbe intrinsecamente contradditoria, prevedendo, da un lato, un livello minimo e irrinunciabile di prestazioni e, dall’altro, limitando dette prestazioni in virtù della gestione del bilancio regionale.

Così si esprimono i Giudici delle Leggi: “… il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio”.

In sostanza, l’indeterminatezza del contributo regionale agli interventi impedisce, di fatto, la garanzia e l’attuazione degli stessi.

Secondo la Consulta, quindi, il diritto all’istruzione del disabile deve, ex art. 38 Cost., essere concretamente realizzato dal legislatore, chiamato a fornire gli strumenti idonei alla sua concretizzazione, e questa realizzazione deve assicurare, ex art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, un livello di garanzie minime “tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.

 

Corte Cost. sent. n. 275/2016

 

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