+39 06 98352930

Le barriere architettoniche che impediscono a un soggetto disabile di accedere in un edificio privato al fine di usufruire di un servizio al pubblico costituiscono una discriminazione e, come tale, devono essere rimosse.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione il 23 settembre 2016 con la pronuncia n. 18762, nella quale ha riconosciuto il diritto di un disabile ad accedere al bancomat per effettuare un prelievo e, di conseguenza, condannato una Banca a rendere raggiungibile l’apparecchio anche da individui in sedia a rotelle.

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che l’accessibilità della persona disabile è regolamentata sia da fonti statali (la L. n. 104/1992, il D.M. n.13 del 9 gennaio 1989), sia da eventuali fonti regionali (nel caso di specie leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi della Regione Toscana), che insieme costituiscono le fonti del diritto della persona handicappata all’accesso e, quindi, alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Un rilievo speciale, poi, è stato attribuito dai Giudici della legittimità al fatto che la destinazione dell’accesso non fosse semplicemente un edificio privato, bensì l’apparecchio bancomat, sito sì in un edificio privato ma aperto al pubblico e volto a fornire quel servizio pubblico che è la possibilità di prelevare, possibilità che – inoltre – non deve essere assicurata solo ai correntisti ma garantita a tutti gli utenti.

La Suprema Corte ha quindi configurato come barriera architettonica ogni ostacolo che impedisca a soggetti aventi una ridotta capacità motoria di accedere a un dispositivo bancomat, con la conseguenza che il mancato abbattimento di detti ostacoli costituisce una discriminazione ex art. 2 L. n. 67/2006, affermando il seguente principio: “In materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall’esistenza di una barriera architettonica – …omissis… – che ponga una persona con disabilità (di cui all’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone…”.

 

Cass. sent. n.18762 2016

 

L. n. 67 del 1 marzo 2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)

Translate »