Su articolo29.it si trova l’interessantissima nota di Angelo Schillaci, Ricercatore – RTDB all’Università di Roma “Sapienza”, sulla innovativa pronuncia della Corte di Cassazione n. 19599/2016 in tema di trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita di un minore, partorito all’estero nell’ambito di un progetto di ovodonazione in una coppia di donne.
Quattro sono i passaggi sottolineati dal Angelo Schillaci:
a) il concetto di ordine pubblico, interpretato dalla Suprema Corte come interattivo con gli ordinamenti stranieri, internazionali e sovranazionali e volto alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo;
b) l’interesse superiore del minore che, alla luce del concetto di ordine pubblico come interpretato nella sentenza medesima, si concreta nell’interesse a vedere riconosciuto il rapporto di filiazione tra il minore e la donatrice dell’ovulo;
c) né la Legge n. 40/2004 (in materia di procreazione medicalmente assistita) né l’art. 269 c.c. (secondo il quale è madre colei che partorisce) contengono princìpi fondamentali in grado di bilanciare il principio del superiore interesse del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre non partoriente;
d) la nozione di vita familiare ha riguardo ai rapporti che si instaurano nella comunità familiare e non sono caratterizzati esclusivamente dal vincolo biologico, ma possono individuarsi anche nelle relazioni poste in essere dagli individui nell’ambito della loro libertà di autodeterminarsi a formare una famiglia in condizioni di non discriminazione.
Sempre su articolo29.it, poi, ancora il prolifico Angelo Schillaci commenta il decreto dell’11/11/2016 col quale il Tribunale di Napoli ha ordinato la trascrizione dell’atto di nascita spagnolo di un minore, portante l’indicazione delle due madri italiane, coniugate all’estero.
In tal caso, la madre non partoriente non aveva donato l’ovulo ma aveva acconsentito al progetto di fecondazione eterologa. Tale consenso è stato ritenuto dal Tribunale un elemento fondante la relazione familiare tra la madre non biologica e il figlio.
In questa pronuncia, sottolinea l’autore, emerge che “l’ordine pubblico non può essere ritenuto ostativo alla trascrizione dell’atto di nascita del minore “nato nell’ambito di una stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso condividenti un progetto di genitorialità”, che si realizza attraverso la feconda integrazione tra biologia e intenzione“, giungendo alla conclusione che “nella costituzione degli status familiari, ed in particolare dello status di genitore, dato materiale e dato spirituale ben possono intrecciarsi, dando così corpo, riconoscimento e protezione ai diversi percorsi e alle diverse esperienze cui dà vita l’autodeterminazione del singolo in materia personale e familiare“.