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Con la sentenza  C-143/16 del 19 luglio 2017 (caso Abercrombie), la Corte di giustizia dell’Unione europea fa marcia indietro sui suoi stessi precedenti giurisprudenziali e giustifica la discriminazione per età contenuta nell’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all’epoca dei fatti), considerando legittima la finalità della norma, volta a favorire l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro.

In realtà, come chiarito dal dott. Federico Grillo Pasquarelli, Consigliere in Sezione Lavoro nella Corte d’appello di Torino, nel suo commento alla suddetta pronuncia pubblicato on line su Questione Giustizia, la posizione delle Corte non convince per diversi motivi, tutti riguardanti la giustificatezza della finalità perseguita dall’art. 34 del D. Lgs. 276/2003.

Tale norma, infatti, contrastava con lo scopo (dichiarato) di favorire l’occupazione giovanile, poiché stabiliva che il licenziamento dal rapporto di lavoro intermittente avvenisse automaticamente al compimento del venticinquesimo anno di età, concretizzandosi così in un trattamento meno favorevole, per quel gruppo di lavoratori, unicamente in ragione dell’età.

Non solo.

La Direttiva 2000/78, all’art. 6, nell’elencare le finalità legittime di politica occupazionale che giustificano le diversità di trattamento in ragione dell’età, stabilisce che esse devono essere volte a favorire l’inserimento professionale o a salvaguardare la protezione delle fasce di età a rischio, considerando così il fattore di rischio nell’ottica di assicurare un vantaggio ai soggetti che ne sono connotati, non invece – come nel caso dell’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003 – uno svantaggio.

Né ha rilievo l’ulteriore argomento propugnato dalla Corte, secondo la quale la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento dei 25 anni consentirebbe un ampliamento della pletora di destinatari della norma, argomento esso stesso – come sottolineato dal dott. Grillo Pasquarelli – pervaso da un carattere discriminatorio: “perché la torta dovrebbero ripartirsela, in fette sempre più piccole, solo i giovani al di sotto dei 25 anni di età, mentre ad altri lavoratori, appartenenti ad altre fasce di età, è servita una torta intera, o persino un pasto completo“?

Quel che è certo é che la Corte di giustizia ha un ruolo ben determinato, all’interno dell’Unione europea, che consiste nella tutela e nella vigilanza sulle questioni concernenti i diritti fondamentali, e ad esso deve adempiere pienamente, facendosi sentire dagli Stati membri, non nascondendosi dietro al cappello del margine di discrezionalità ad essi riconosciuto.

CGUE s. 19 luglio 2017, causa C-143 16

“Discriminazioni per età: Cenerentola ha perso per sempre la sua scarpetta” di F. Grillo Pasquarelli

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