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La legge 765/1967, nota anche come “Legge Ponte”, ha inserito nella legge urbanistica n. 1150, vigente dal 1942, l’art. 41 sexies  che sancisce il rispetto di standard minimi da osservare  nella progettazione urbanistica.

Ratio della  normativa era rispondere alle esigenze di natura urbanistica dettate dal degrado ambientale derivante dalla sosta degli autoveicoli nei centri urbani.

In particolare, nelle costruzioni successive al 1 settembre 1967,  gli spazi destinati ai parcheggi condominiali dovevano essere riservati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi. Il rispetto della predetta condizione era circostanza imprescindibile per il rilascio della licenza edilizia. 

La Legge Ponte ha, così, sancito il vincolo di pertinenzialità inderogabile tra parcheggi ed unità immobiliari condominiali.

La Giurisprudenza ha qualificato l’art. 41 sexies una disposizione imperativa ed inderogabile, che opera sia nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i costruttori sia nei confronti di terzi.

In buona sostanza, la Giurisprudenza ritiene che i parcheggi degli immobili costruiti in vigore della Legge Ponte siano legati all’unità immobiliare da un vincolo pertinenziale, con la conseguenza che sono nulle le pattuizioni contrarie a questo disposto.   

L’orientamento giurisprudenziale quindi consente ai proprietari di immobili costruiti dopo il 1 settembre 1967 di agire per l’accertamento della proprietà del parcheggio condominiale ovvero per il riconoscimento del diritto d’uso delle aree parcheggio.

L’esame della licenza edilizia e degli atti di trasferimento del singolo immobile rappresentano un’indagine essenziale che questo Studio può effettuare al fine di verificare la sussistenza o meno del vincolo pertinenziale. 

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